Ultime News
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21.07.2011
Decreto Sviluppo -
02.05.2011
Avvalimento per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi -
26.01.2011
Avvalimento delle certificazioni ISO 9001 -
24.01.2011
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
News
Decreto Sviluppo
21.07.2011
Con il Decreto Legge n. 70/2011 -convertito con L. n. 106 del 12 luglio 2011- il Governo ha inteso promuovere la crescita e la competitività del nostro Paese anche attraverso la semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi e, precipuamente attinenti alla disciplina dei contratti pubblici, dell'attività edilizia e fiscale.
Per l'integrale testo del Decreto Legge cliccare qui: www.altalex.com/index.php
Avvalimento per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi
02.05.2011
Il Consiglio di Stato -su di un caso affrontato dal nostro Studio Legale- ha preso posizione sull'annosa questione attinente alla possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento anche per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di "qualità".
Il Giudice d'Appello -a riforma della pronuncia resa dal TAR Marche- ha ammesso l'astratta applicabilità dell'istituto dell'avvalimento nella dimostrazione dei requisiti di natura "soggettiva", come è quello riguardante il possesso della certificazione di qualità, precisando però che l'effettiva disponibilità del requisito richiesto deve essere necessariamente dimostrata "in concreto".
In altri termini il soggetto concorrente, per potersi avvalere del requisito "concesso", deve dimostrare che l'impresa ausiliaria non solo si impegni a "prestare" -in via astratta- il requisito soggettivo richiesto, ma si obblighi -in concreto- anche a fornire le strutture, i mezzi, il personale, le proprie risorse, nonché le tecniche operative necessarie per l'esecuzione dell'appalto.
Per il testo integrale della sentenza clicca qui
Avvalimento delle certificazioni ISO 9001
26.01.2011
Una recente sentenza del TAR Marche (che ha visto coinvolto il nostro Studio) ha espressamente riconosciuto la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche per la dimostrazione del possesso delle certificazioni di qualità.
Per leggere il testo integrale della sentenza cliccare qui.
Determinazione AVCP del 22 dicembre 2010, n. 10
25.01.2011
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, ha fornito (dopo la Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010) ulteriori indicazioni operative circa la concreta modalità di attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 2010, così come modificato dal d.l. 187 del 12 novembre 2010.
Gli obblighi di tracciabilità finanziaria trovano compiuta ed immediata attuazione SOLO per i contratti sottoscritti DOPO il 7 settembre 2010 -anche se relativi a bandi pubblicati prima di tale data.
Mentre per i contratti sottoscritti in epoca PRECEDENTE al 7 settembre 2010, l’art. 6, comma 2 del d.l. 187/2010 stabilisce che questi debbano essere adeguati alle norme sulla tracciabilità entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 187/2010. Tali contratti si intendono “automaticamente integrati” con le clausole di tracciabilità e, ciò, in quanto -laddove alla scadenza dei 180 giorni le parti non abbiano adeguato detti contratti- questi ultimi saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere ulteriori atti supplementari e/o integrativi.
Tali obblighi di tracciabilità si applicano ai:
a) Contratti d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, senza alcuna deroga per gli appalti di modico valore;
b) Contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali;
c) Contratti di appalto affidati direttamente da un Ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate;
d) Contratti esclusi di cui al titolo II, parte I del Codice dei Contratti;
e) Appalti di servizi non prioritari;
f) Procedure di cottimo fiduciario;
g) Movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.
- Per converso, tali obblighi NON si applicano con riferimento ai:
a) Contratti di diritto privato stipulati dalle Imprese pubbliche al di fuori dei settori “speciali”;
b) Contratti di lavoro tra le stazioni appaltanti e i propri dipendenti;
c) Contratti aventi ad oggetto la vendita e/o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o di altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, nonché relativi a servizi di arbitrato e conciliazione;
d) Appalti pubblici di servizi aggiudicati da una Amministrazione aggiudicatrice ad un’altra Amministrazione aggiudicatrice;
e) Prestazioni di lavori, servizi e forniture “in economia”;
f) Affidamenti in house;
g) Risarcimenti corrisposti ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
h) Indennità, indennizzi e risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative poste in essere da stazioni appaltanti o da Enti aggiudicatori;
i) Incarichi di collaborazione di cui all’art. 7 del d.lgs 165/2001.
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
24.01.2011
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 il Regolamento (già in vigore dall'8 giugno 2011) che contiene la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Per il testo integrale del Regolamento cliccare qui
Processo Amministrativo: Nuove norme in vigore dal 16 settembre 2010.
29.07.2010
D.lgs 53/2010: il decreto che recepisce la direttiva ricorsi
26.04.2010
Il prossimo 27 aprile 2010 entrerà in vigore il d.lgs 53/2010, provvedimento con cui l'Italia dà attuazione alla Direttiva ricorsi 2007/66/CE (riguardante "il miglioramento delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici").
Il provvedimento in parola, intervenendo sul Codice dei Contratti pubblici, mira innanzitutto a garantire una tutela processuale effettiva e celere prima della stipulazione del contratto.
Il d.lgs 53/2010, infatti:
- introduce una clausola dilatoria per la stipulazione del contratto: secondo la quale, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il legislatore ha così inteso evitare che la stazione appaltante provvedesse alla stipulazione del contratto non avendo ancora ricevuto la notificazione di un ricorso che, anche se partito entro il 30° giorno, fosse sopraggiunto in data successiva;
- in secondo luogo, il legislatore all'art. 1, comma 10 ter stabilisce che nel caso in cui sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, con contestuale istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato per i successivi 20 giorni. E ciò a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. Specificando, poi, che l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa nel momento in cui il giudice, in sede di esame della domanda cautelare, fissa la data di discussione del merito, o rinvia al giudizio di merito l'esame dell'istanza cautelare, o si dichiara incompetente.
Decreto Legge salva-liste
08.03.2010
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23.02.2010
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23.02.2010
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