News

Decreto Sviluppo

21.07.2011

Con il Decreto Legge n. 70/2011 -convertito con L. n. 106 del 12 luglio 2011- il Governo ha inteso promuovere la crescita e la competitività del nostro Paese anche attraverso la semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi e, precipuamente attinenti alla disciplina dei contratti pubblici, dell'attività edilizia e fiscale.

Per l'integrale testo del Decreto Legge cliccare qui: www.altalex.com/index.php

 

Avvalimento per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi

02.05.2011

Il Consiglio di Stato -su di un caso affrontato dal nostro Studio Legale- ha preso posizione sull'annosa questione attinente alla possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento anche per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di "qualità".

Il Giudice d'Appello -a riforma della pronuncia resa dal TAR Marche- ha ammesso l'astratta applicabilità dell'istituto dell'avvalimento nella dimostrazione dei requisiti di natura "soggettiva", come  è quello riguardante il possesso della certificazione di qualità, precisando però che l'effettiva disponibilità del requisito richiesto deve essere necessariamente dimostrata "in concreto".

In altri termini il soggetto concorrente, per potersi avvalere del requisito "concesso", deve dimostrare che l'impresa ausiliaria non solo si impegni a "prestare" -in via astratta- il requisito soggettivo richiesto, ma si obblighi -in concreto- anche a fornire le strutture, i mezzi, il personale, le proprie risorse, nonché  le tecniche operative necessarie per l'esecuzione dell'appalto.

Per il testo integrale della sentenza clicca qui

 

Avvalimento delle certificazioni ISO 9001

26.01.2011

Una recente sentenza del TAR Marche (che ha visto coinvolto il nostro Studio) ha espressamente riconosciuto la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche per la dimostrazione del possesso delle certificazioni di qualità.

Per leggere il testo integrale della sentenza cliccare qui.

 

Determinazione AVCP del 22 dicembre 2010, n. 10

25.01.2011

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, ha fornito (dopo la Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010)  ulteriori indicazioni operative circa la concreta modalità di attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 2010, così come modificato dal d.l. 187 del 12 novembre 2010.
Gli obblighi di tracciabilità finanziaria trovano compiuta ed immediata attuazione SOLO per i contratti sottoscritti DOPO il 7 settembre 2010 -anche se relativi a bandi pubblicati prima di tale data.
Mentre per i contratti sottoscritti in epoca PRECEDENTE al 7 settembre 2010, l’art. 6, comma 2 del d.l. 187/2010 stabilisce che questi debbano essere adeguati alle norme sulla tracciabilità entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 187/2010. Tali contratti si intendono “automaticamente integrati” con le clausole di tracciabilità e, ciò, in quanto -laddove alla scadenza dei 180 giorni le parti non abbiano adeguato detti contratti- questi ultimi saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere ulteriori atti supplementari e/o integrativi.

Tali obblighi di tracciabilità si applicano ai:
a) Contratti d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, senza alcuna deroga per gli appalti di modico valore;
b) Contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori speciali;
c) Contratti di appalto affidati direttamente da un Ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate;
d) Contratti esclusi di cui al titolo II, parte I del Codice dei Contratti;
e) Appalti di servizi non prioritari;
f) Procedure di cottimo fiduciario;
g) Movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

- Per converso, tali obblighi NON si applicano con riferimento ai:
a) Contratti  di diritto privato stipulati dalle Imprese pubbliche al di fuori dei settori “speciali”;
b) Contratti di lavoro tra le stazioni appaltanti e i propri dipendenti;
c) Contratti aventi ad oggetto la vendita e/o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o di altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, nonché relativi a servizi di arbitrato e conciliazione;
d) Appalti pubblici di servizi aggiudicati da una Amministrazione aggiudicatrice ad un’altra Amministrazione aggiudicatrice;
e) Prestazioni di lavori, servizi e forniture “in economia”;
f) Affidamenti in house;
g) Risarcimenti corrisposti ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
h) Indennità, indennizzi e risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative poste in essere da stazioni appaltanti o da Enti aggiudicatori;
i) Incarichi di collaborazione di cui all’art. 7 del d.lgs 165/2001.
 

 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

24.01.2011

 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 il Regolamento (già in vigore dall'8 giugno 2011) che contiene la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Per il testo integrale del Regolamento cliccare qui

 

Processo Amministrativo: Nuove norme in vigore dal 16 settembre 2010.

29.07.2010

Il Codice in questione è composto di 137 articoli (oltre 23 articoli tra norme di attuazione, transitorie e di abrogazione), suddivisi in cinque libri, a loro volta divisi in capi ed ha in calce tre allegati, articolati nel seguente modo:
 
Libro Primo “Disposizioni Generali”
Libro Secondo “Processo Amministrativo di Primo Grado”;
Libro Terzo “Impugnazioni”;
Libro Quarto “Ottemperanza e Riti Speciali”;
Libro Quinto “Norme Finali”
Allegato 2 “Norme d’attuazione”;
Allegato 3 “Norme transitorie”;
Allegato 4 “Norme di coordinamento e abrogazioni”.
Il nuovo Codice per le controversie amministrative mira innanzitutto a riorganizzare il processo amministrativo così da rendere il rito più veloce ed efficace. La finalità primaria a cui ambisce il nuovo Codice è, infatti, quella di rendere “snello” il processo amministrativo.
 
Tra le novità più significative:
 
- Il nuovo Codice ammette l’azione risarcitoria entro il termine di decadenza di 120 giorni, mentre la esclude nel caso in cui si sarebbero potuti evitare danni usando la ordinaria diligenza, anche mediante l’impugnazione (nel termine di decadenza) degli atti lesivi illegittimi.
 
- Le azioni che il codice ha previsto sono quattro, con possibilità di cumulo:
 
azione di annullamento;
l’azione di condanna;
l’azione risarcitoria;
l’azione avverso il silenzio.
- Sono confermati alcuni riti speciali, quali quello sul diritto di accesso, di silenzio inadempimento, in materia di appalti pubblici ed in materia elettorale.
 
- Mentre altri riti speciali sono abrogati, come il ricorso preventivo al Consiglio di Stato, quello di diniego di iscrizione o di cancellazione dai registri generali delle organizzazioni di volontariato e dai registri delle associazioni di promozione sociale e, infine, il rito relativo ai provvedimenti di trasferimento o destinazione d’ufficio dei magistrati ordinari a sedi disagiate.
 
- Nell’ambito della fase istruttoria, entrano a far parte del processo amministrativo la testimonianza scritta, la consulenza tecnica e i verificatori.
 

 

D.lgs 53/2010: il decreto che recepisce la direttiva ricorsi

26.04.2010

Il prossimo 27 aprile 2010 entrerà in vigore il d.lgs 53/2010, provvedimento con cui l'Italia dà attuazione alla Direttiva ricorsi 2007/66/CE (riguardante "il miglioramento delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici").

Il provvedimento in parola, intervenendo sul Codice dei Contratti pubblici, mira innanzitutto a garantire una tutela processuale effettiva e celere prima della stipulazione del contratto.

Il d.lgs 53/2010, infatti:

- introduce una clausola dilatoria per la stipulazione del contratto: secondo la quale, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il legislatore ha così inteso evitare che la stazione appaltante provvedesse alla stipulazione del contratto non avendo ancora ricevuto la notificazione di un ricorso che, anche se partito entro il 30° giorno, fosse sopraggiunto in data successiva;

- in secondo luogo, il legislatore all'art. 1, comma 10 ter stabilisce che nel caso in cui sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, con contestuale istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato per i successivi 20 giorni. E ciò a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. Specificando, poi, che l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa nel momento in cui il giudice, in sede di esame della domanda cautelare, fissa la data di discussione del merito, o rinvia al giudizio di merito l'esame dell'istanza cautelare, o si dichiara incompetente.

 

Decreto Legge salva-liste

08.03.2010

 

Approvato il decreto-legge n. 29, del 5 marzo 2010 (pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010) di interpretazione autentica delle disposizioni sul procedimento elettorale e sulla relativa disciplina di attuazione.
 
L’art. 9, comma 1, della L. 108/1968 -che individua i termini massimi entro i quali poter presentare le liste dei candidati alla Cancelleria del Tribunale competente- va ora interpretato nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi termini, i delegati incaricati alla presentazione delle liste abbiano quantomeno fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo.
 
Il successivo comma 3 del summenzionato art. 9, inoltre, va ora letto nel senso che la regolarità dell’autenticazione delle firme non viene meno per mere irregolarità formali quali la mancanza o la non leggibilità del timbro dell’Autorità autenticante, dell’indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell’indicazione della qualificazione dell’autorità autenticante, purché autorizzata.
 
Il medesimo decreto, specifica poi che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto solamente ricorso al Giudice Amministrativo da parte di chi vi abbia interese; mentre, contro le decisioni di eliminazione è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso ricorso diretto al Giudice Amministrativo.
 

 

 

Sito Online

23.02.2010

Online il nuovo sito dello studio Del Prete e Ventura. Consultate i nostri servizi e contattateci senza alcun impegno attraverso i nostri contatti che potete trovare qui.

 

Sedi a Milano e Pesaro

23.02.2010

Lo studio legale Del Prete e Ventura è presente con sedi a Milano e Pesaro, trovaci consultando la pagina Dove Siamo.

 

-